Allergeni, oli vegetali, data
di scadenza: le nuove norme
europee per le etichette

Applicabile da sabato scorso, il regolamento comunitario è entrato in vigore a fine 2011

Cereali contenenti glutine (inclusi anche farro, frumento e segale), sedanoe prodotti a base di sedano (compreso quello disidratato utilizzato nei dadi da brodo), crostacei (granchi, aragoste, gamberi e derivati), uova(compresi gli alimenti semplicemente spennellati e dorati grazie all’uso dell’uovo), pesce di ogni tipo, lupini, latte, molluschi (cozze, lumache di terra, calamari, ostriche e salsa d’ostriche), senape, frutta a guscio di ogni tipo, arachidi e olio d’arachidi, sesamo e derivati, soya e derivati, biossido di zolfo (conservante spesso utilizzato per preparati alimentari a base di frutta secca, prodotti a base di carne, bibite, verdure, bevande alcoliche): è l’elenco dei 14 prodotti che provocano allergie o intolleranze sui quali, in base al nuovo relativo alla relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, questi ultimi dovranno ricevere “informazioni essenziali, leggibili e comprensibili” affinché possano effettuare acquisti consapevoli. Prendono il via le nuove regole per l’etichettatura per tutti i Paesi membri: “La fornitura di informazioni sugli alimenti – si legge nel testo del regolamento comunitario – tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.

 

Il regolamento comunitario relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (n°1169/2011, entrato in vigore a fine 2011 e applicabile a partire dal 13 dicembre 2014 ad eccezione delle disposizioni relative alla dichiarazione dei valori nutrizionali, che saranno applicabili tra due anni, a partire dal 13 dicembre 2016) non si occupa solo di informare il consumatore sulla presenza di ingredienti all’interno dei cibi che possano provocare allergie o intolleranze alimentari: si occupa di fornire informazioni a tutto tondo e il più approfondite possibili sugli ingredienti degli alimenti e sulla loro etichettatura, uniformando le modalità per tutti i Paesi membri.

 

Per quanto riguarda gli allergeni, ad esempio, andrà messa in particolare evidenza – “attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo”, si legge nel regolamento – la presenza di uno o più ingredienti come glutine, frutta in guscio, arachidi, pesce, molluschi, ecc. (obblighi validi anche per i cibi non imballati, come quelli venduti nei ristoranti o nelle mense). Le dimensioni delle etichette dovranno essere il più possibile grandi e leggibili in relazione alla dimensione della confezione (se la confezione risulterà molto piccola l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali), e la presentazione grafica dovrà essere il più comprensibile possibile per non confondere il consumatore. La data di scadenza dovrà essere riportata su ogni porzione dell’alimento, se confezionata singolarmente, oltre che sulla scatola contenente tutte le singole porzioni. Per il pesce dovranno essere indicate le tecniche di cattura. Per quanto riguarda la carne, poi, da aprile 2015 dovrà essere riportato sulla confezione il luogo di allevamento e macellazione anche per le carni suine, ovine, caprine e per il pollame (attualmente questo obbligo vige solo per la carne bovina). Quanto ai grassi vegetalinon potrà più essere riportata in etichetta la generica dicitura “olio o grasso vegetale”, ma dovrà essere specificato che tipo di olio o grasso è stato impiegato nella preparazione del prodotto (“olio di girasole”, ad esempio). Quanto alla dichiarazione dei valori nutrizionali, potranno essere indicati facoltativamente fino al 13 dicembre 2016: trascorsa questa data diventerà obbligatorio comunicarli in modo chiaro ed evidente.

 

Il regolamento precisa comunque che “gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte“, e lo stesso vale per gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfino il requisito della presenza della dichiarazione nutrizionale.

(fonte Miriam Cesta 16/12/2014 Sole 24 Ore)

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